Data: 10 marzo 2022
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ADR e RID – L’Italia ha sottoscritto, il 20 gennaio 2022, l’ Accordo Multilaterale RID 08/2021 e, l’8 febbraio 2022, il corrispondente Accordo Multilaterale ADR M343 per derogare ad alcune disposizioni dei Regolamenti ADR e RID in seguito alle modifiche introdotte dal 15° ATP del CLP, applicabile dal 1° marzo 2022.
L’ Accordo Multilaterale M343 (che sostituisce il precedente M341) e il RID 08/2021, introducono infatti una deroga attraverso la quale sarà possibile trasportare adesivi, pitture e materiali correlati alle pitture, inchiostri da stampa e materiali correlati agli inchiostri da stampa e alle soluzioni di resina, assegnati alla rubrica UN 3082 MATERIE PERICOLOSE PER L’AMBIENTE LIQUIDE, N.A.S. gruppo di imballaggio III, contenenti lo 0,025% o più delle seguenti sostanze (da sole o in combinazione):
in imballaggi di acciaio, alluminio, altri metalli e plastica senza che questi siano omologati, fino ad un massimo di 30 litri per imballaggio singolo pallettizzato o fino a 40 kg di massa netta per imballaggi combinati.
La modifica al CLP impatta sulla classificazione delle miscele come Vernici, Adesivi, Inchiostri e Resine contenenti lo 0,025 % o più dei conservanti sopracitati, che saranno classificate come pericolose per l’ambiente e quindi dovranno essere imballate rispettando i requisiti imposti dall’ADR e dal RID.
Sul mercato, però, non sono disponibili ad oggi imballaggi omologati adeguati.
Gli Accordi Multilaterali M343 e RID 8/2021 nascono quindi per dare tempo all’industria di ideare e realizzare imballaggi adatti, dato che la deroga dall’omologazione, valida finora solo fino a 5 L come previsto dalla Disposizione Speciale PP1 della Istruzione d’Imballaggio P001, è ora estesa.
Questi accordi sono validi fino al 30 giugno 2023 in tutti gli Stati che vi hanno aderito.