Il Ministero dei Trasporti ha rilasciato una
Nota esplicativa, che trovate in allegato, relativa alla
nomina del Consulente Sicurezza trasporti (Consulente ADR) da parte degli Speditori (ovvero le imprese che spediscono le merci per proprio conto o per conto terzi), una delle principali novità di cui abbiamo
parlato qui, obbligatoria 1° gennaio 2023.
La nota (specifichiamo che si tratta di una nota esplicativa e che come tale non può derogare da una legge), specifica che tale obbligatorietà varrà, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista l’esenzione (o la non obbligatorietà).
Ecco un estratto:
“Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”
Occorre sottolineare che le esenzioni previste dall’ADR al par. 1.8.3 possono essere applicate, come dice l’ADR stesso, solo con decisioni delle Autorità Competenti di ciascun Stato membro. La nota esplicativa di cui sopra, sostiene quindi che le esenzioni disciplinate dal D.M. 4 luglio 2000 e chiarite dalla Circolare n. A26 del 14 novembre 2000 (esenzioni dalla nomina per operazioni di trasporto, carico e scarico), si possano applicare anche agli Speditori, che quindi sarebbero esenti dall’obbligo di nomina del Consulente.
Tuttavia, ci sembra opportuno chiarire alcuni punti:
- Imballatori: l’esenzione dall’obbligo di nomina del Consulente per gli Imballatori non è inclusa in nessun dispositivo di legge e questa Circolare non fornisce nessuna indicazione per questa figura. Ne consegue che chiunque imballi merce pericolosa indipendentemente dalla Quantità deve sempre nominare il Consulente.
- Spedizioni Occasionali: l’esenzione per spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000, che questa Circolare estende anche agli “speditori”, non è in linea con le disposizioni della sottosezione 1.8.3.2 b) dell’ADR 2021 e dell’ADR 2023, la quale indica esplicitamente solo le operazioni di “trasporto” ma non prevede l’operazione di “spedizione” tra le attività esentabili. Questo è reso tanto più evidente dal fatto che il Regno Unito abbia presentato all’UNECE una proposta di modifica proprio del par. 1.8.3.2 b) , finalizzata a includere il termine “spedizioni” nella futura edizione dell’ADR 2025. Tale proposta è stata approvata dal gruppo di lavoro WP 15 in data 29.9.22, e pertanto solo dal prossimo 2025 sarà possibile per gli Stati membri dell’ADR l’emanazione di specifici Decreti nazionali per poter eventualmente adottare l’esenzione sul proprio territorio. Inoltre si ricorda che l’esenzione dalla nomina del Consulente del D.M. 04/07/2000, per i trasporti occasionali, è valida solo per i trasporti nazionali. In caso di trasporti transfrontalieri, pertanto, l’obbligo di nomina persiste.
- Gerarchia delle fonti: Le circolari e le note ministeriali non fanno parte delle fonti del diritto ma “costituiscono atti interni, diretti agli organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l’attività e vincolano, conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati, ma non i soggetti destinatari estranei all’Amministrazione, che non hanno neppure l’onere dell’impugnativa, potendo direttamente contestare la legittimità dei provvedimenti applicativi” (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457);
Inoltre “la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, è, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni”(Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478); infatti “Le “circolari interpretative” sono un atto interno alla pubblica amministrazione che si risolvono in un mero ausilio interpretativo e non esplicano alcune effetto vincolante non solo per il giudice penale ma anche per gli stessi destinatari perché non possono comunque porsi in contrasto con l’evidenza del fatto normativo” (Cass. Pen. sez III, sentenza 17.05.2012, n. 19930)
L’ADR è un Accordo transnazionale, nasce da una Direttiva UE e viene recepito con Decreto Ministeriale. È facile comprendere quindi che una Circolare interpretativa non può modificare norme superiori indicando una esenzione che non è prevista dal dispositivo di legge stesso.
In base a quanto sopra, in attesa di disposizioni normative aventi valore di legge, che modifichino o integrino i precedenti Decreti, un’azienda che effettua attività anche solo saltuaria di “spedizione” o “imballaggio” di merce pericolosa, a nostro avviso deve nominare il Consulente ADR.