ADR – Trasporto intermodale rifiuti: novità e chiarimenti

Data: 07 settembre 2023

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Attraverso la Circolare del 1° agosto 2023, n. 2, l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali chiarisce alcuni aspetti relativi al trasporto intermodale di rifiuti. In particolare, la Circolare (in allegato) evidenzia che “la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

La medesima condizione può essere applicata anche per la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti e cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio)”.
Inoltre, nei documenti di trasporto, come ricordato dall’Autorità disciplinata dall’art. 212 del D.Lgs n. 152/2006, “dovranno essere indicate negli appositi spazi le generalità e il numero di iscrizione all’Albo di entrambe le imprese che concorrono al trasporto, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell’impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni”

Ribadito, infine, il rispetto delle precedenti istruzioni fornite con la circolare n. 1235/2017 e la circolare n. 6/2022, ossia l’iscrizione nella stessa categoria dell’Albo per i codici EER trasportati, e l’utilizzo del formulario di identificazione rifiuti (Fir).