Faq

Quando si spediscono merci pericolose (dangerous goods o hazardous material) – siano esse sostanze o articoli (oggetti) – via aerea, stradale, ferroviaria, fluviale o marittima, bisogna rispettare le relative normative.

La maggior parte dei vettori aerei, ad esempio, richiede la conformità con i regolamenti per il trasporto di merci pericolose (IATA DGR e ICAO TI).

Le spedizioni via mare devono essere conformi al codice internazionale (IMDG code), mentre quelle stradali al regolamento ADR.

RID è la normativa sul trasporto ferroviario e ADN regolamenta il trasporto fluviale.

Queste regole internazionali si applicano in aggiunta alle normative e ai regolamenti nazionali sul trasporto in vigore nei singoli Stati.

Tutti i soggetti coinvolti nel trasporto devono essere adeguatamente addestrati, poiché la mancata osservanza del codice ICAO T.I. / IATA DGR, ADR, RID, ADN o IMDG, può comportare sanzioni, spedizioni respinte, incidenti (con conseguenti rischi per la merce, le persone, l’ambiente) e l’inserimento in “black list” per cui diventerebbe difficile spedire e commercializzare le proprie merci.

Le merci pericolose sono sostanze, o articoli, che possono rappresentare un pericolo per la salute, la sicurezza, i beni materiali o l’ambiente. Sono già elencate nella lista delle merci pericolose oppure, se non lo sono, devono essere classificate. Esse devono essere trasportate in modo sicuro, nel rispetto delle normative e dei principi riguardanti classificazione, imballaggio, etichettatura, documentazione e movimentazione.

Il Sotto-Comitato degli Esperti sul trasporto di Merci Pericolose delle Nazioni Unite (SCoETDG) sviluppa le raccomandazioni per il trasporto di merci pericolose eccezion fatta per i materiali radioattivi.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA) sviluppa le procedure raccomandate per il trasporto in sicurezza dei materiali radioattivi. Queste procedure sono pubblicate nel “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material”.

Queste raccomandazioni, applicabili a tutti i tipi di trasporto, sono pubblicate nel “Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Model Regulations”, il cosiddetto “Orange Book”.

Le raccomandazioni dell’ONU vengono poi recepite dalle agenzie di riferimento (ICAO, IMO, UNECE e COTIF) per l’elaborazione delle specifiche normative.

Sì, se sei un soggetto coinvolto nella preparazione (imballaggio, documentazione, …) nel carico, nel trasporto, nello scarico, nell’accettazione e nella movimentazione di merci pericolose, siano esse spedite in modalità stradale, aerea, ecc… Consulta il nostro elenco dei corsi per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

 

Mittenti (speditori), classificatori, imballatori, caricatori, riempitori, spedizionieri, trasportatori, scaricatori, destinatari, handling agent, compagnie aeree, compagnie marittime, imprese portuali, gestori di container.

I corsi di formazione sono erogati su tutto il territorio nazionale, sia in presenza che in videoconferenza con istruttore, attraverso metodi didattici coinvolgenti e innovativi che garantiscono la migliore forma di apprendimento. Hanno diversa durata in base alle esigenze delle aziende e ai requisiti normativi.

Sì. DGR training propone e organizza corsi progettati per rispondere alle necessità formative delle figure professionali nelle maggiori città italiane e anche corsi “in house” (e “ad hoc” su specifici prodotti e materiali trattati) presso le aziende che ne fanno richiesta. Proponiamo anche la possibilità di corsi in videoconferenza.

Contattaci per maggiori informazioni.

Sì, DGR training propone un corso di preparazione all’esame di Consulente ADR. Ricordiamo che l’esame deve essere sostenuto presso gli uffici della UMC.

Sì, i professionisti della DGR training sono in possesso del Certificato di Formazione Professionale “CE”, per operare come “consulenti per la Sicurezza dei trasporti di merci pericolose” (DGSA) per la modalità stradale e ferroviaria, come previsto dal cap. 1.8 di ADR e RID.
Alle Aziende che necessitano di nominare un Consulente esterno, DGR training propone un servizio completo che comprende:
• la redazione e l’aggiornamento della Relazione Annuale prevista dal D.lgs 35/2010, inerente le attività aziendali, con la valutazione della conformità dell’Azienda alle prescrizioni della Normativa;
• le visite ispettive periodiche con la verifica della corretta applicazione delle procedure nella gestione delle merci pericolose;
• la redazione e l’aggiornamento delle Istruzioni Operative aziendali;
• la redazione dell’eventuale relazione di incidente.

 

Il D.Lgs. 35/2010 ha imposto a tutte le imprese che fanno attività d’imballaggio, riempimento, carico/scarico e trasporto di merci pericolose, di incaricare un “Consulente per la Sicurezza dei Trasporti” (DGSA). Con l’entrata in vigore dell’ADR 2023, l’obbligo è stato esteso ai mittenti. Il Ministero dei trasporti, con il Decreto pubblicato il 20 settembre 2023, ha chiarito i casi in cui è prevista un’esenzione alla nomina. Qui si trovano i casi di esenzione dalla nomina, secondo gli ultimi decreti.

Sì. Le normative di riferimento (ICAO/IATA, ADR, RID e IMDG) sono state recepite dalla nostra legislazione e, dal momento che vengono inserite nel nostro ordinamento, ne fanno parte. Vanno applicate quindi anche la norme relative alla formazione del personale.

Per il trasporto aereo: ICAO T.I. 2023/2024  e IATA DGR 2024.

L’Autorità competente italiana, ENAC, è autorizzata a recepire tutti gli Annessi ICAO attraverso i propri regolamenti. In particolare, il “Regolamento per il trasporto di merci pericolose”, emesso il 31 ottobre 2011, ha recepito la normativa ICAO T.I. (e, conseguentemente, anche ciò che riguarda la formazione). Successivamente, la Circolare ENAC MPE-01 del 2 settembre 2021 ha modificato la durata e la modalità dei corsi di formazione e ha stabilito i criteri che devono avere le scuole per essere «accreditate» dall’ENAC a elargire la formazione obbligatoria. Questa Circolare è stata abrogata dal successivo Regolamento ENAC del 21 settembre 2023, il quale aggiorna durata e modalità dei corsi di formazione e modalità di esame, stabilisce criteri più stringenti per le scuole e introduce il concetto del registro dei mittenti.

Anche la IATA, Associazione delle Compagnie Aeree, prevede, nel suo manuale DGR, l’obbligo di formazione per tutte le figure coinvolte.

Per il trasporto stradale, ferroviario e fluviale: ADR 2023, RID 2023 e ADN 2023.

Il Decreto del 23 gennaio 2023 (G.U. 21-03-2023) recepisce la direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Quando una norma europea è recepita nel nostro ordinamento, questa diventa legge anche sul nostro territorio e pertanto anche in Italia sono in vigore le norme ADR 2023, RID 2023 e ADN 2023 che prevedono, tra le altre cose, gli obblighi di formazione.

Per il trasporto marittimo: IMDG code Em. 41/2022

Il D.P.R. 6 giugno 2005 n. 134 recante “Disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose” ha introdotto il codice IMDG (già obbligatorio per la navigazione internazionale dal 1 gennaio 2004) anche per la navigazione nazionale a partire dal 1 gennaio 2006, per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli e in CTU.
La Circ. 23/2009 del 24.11.2009 della Capitaneria di Porto fa riferimento al cap. 1.3 del Codice IMDG concernente la formazione del personale.

Sì. Poiché la normativa si evolve ed è in continua trasformazione, aggiornandosi ai progressi della tecnica, le norme stesse prevedono l’obbligo di corsi di aggiornamento secondo questo criterio: Trasporto aereo (ICAO/IATA) : l’aggiornamento è obbligatorio ogni 24 mesi.

Trasporto stradale/ferroviario/fluviale
/ADR/RID/ADN): l’aggiornamento è obbligatorio ogni volta che vi è un cambio di normativa (2 anni) o di procedure aziendali.

Trasporto marittimo (IMDG): l’aggiornamento è obbligatorio ogni volta che vi è un cambio di normativa o di procedure aziendali e in ogni caso deve essere effettuato almeno ogni 4 anni.

L’ICAO –TI (Technical Instructions for Safe Transport of Dangerous Goods by Air) è redatto dall’ ICAO (International Civil Aviation Organization) e stabilisce le norme sul trasporto di merci pericolose via aerea (viene rinnovato ogni due anni).

Il regolamento ENAC del 31 ottobre 2011 (regolamento per il trasporto di merce pericolosa) ha recepito le norme ICAO.

Il manuale IATA DGR (Dangerous Goods Regulations) pubblicato da IATA (International Air Transport Association), che è applicabile a tutte le compagnie aeree iscritte alla IATA, agli spedizionieri e ai mittenti che spediscono merce tramite queste compagnie (viene rinnovato ogni anno).

Sì. Sia il manuale IATA che il manuale ICAO prevedono esplicitamente la formazione per tutte le figure coinvolte nel trasporto aereo di merci pericolose, ora aggiornata in base al CBTA (Competency Based Training and Assessment).

Questi obblighi di formazione, sono inoltre sanciti dal Regolamento ENAC (Autorità competente in Italia) del 2 luglio 2019 e dalla successiva Circolare ENAC MPE-01 del 2 settembre 2021, che ha modificato la durata e la modalità dei corsi di formazione e ha stabilito i criteri che devono avere le scuole per essere «accreditate» dall’ENAC a elargire la formazione obbligatoria. Questa Circolare è stata abrogata dal successivo Regolamento ENAC del 21 settembre 2023, il quale aggiorna durata e modalità dei corsi di formazione e modalità di esame, stabilisce criteri più stringenti per le scuole e introduce il concetto del registro dei mittenti.

Le norme del trasporto aereo prevedevano 12 categorie di formazione: ad esempio la categoria 1 era quella degli speditori, 2 gli imballatori, 3 gli spedizionieri, 6 gli handler e così via.

Con l’entrata in vigore del CBTA (Competency Based Training and Assessment) – un nuovo modo di fare formazione, che ha l’obiettivo di produrre una forza lavoro competente grazie ad una formazione mirata – le categorie sono state sostituite dalle “funzioni”.

DGR Training, essendo CBTA Training Center e scuola accreditata da ENAC, offre la formazione necessaria per tutte le funzioni, aggiornata secondo le ultime normative e in linea con le direttive IATA e ENAC.

La Shipper’s declaration è un documento richiesto in caso di movimentazione via aerea di prodotti classificati come merci pericolose. Deve essere redatta utilizzando un modulo apposito e seguendo precise regole. Può essere firmata solo da una persona adeguatamente formata e con un certificato in corso di validità.

Semplificando possiamo dire che la normativa aerea consente di spedire le merci pericolose in due modalità particolari, che presentano delle esenzioni :

– quantità esente per collo (piccolissime quantità di merce pericolosa per cui ci sono determinate esenzioni, ad esempio riguardanti, tra le altre, l’emissione della Shipper’s Declaration);

– quantità limitata per collo (modeste quantità di merce pericolosa per cui ci sono alcune specifiche esenzioni).

Nota: “esenzione” al trasporto non significa che le merci non siano pericolose. Indica semplicemente che possiamo evitare di applicare una parte della normativa. In ogni caso, l’esenzione non riguarda mai l’obbligo di formazione per i soggetti coinvolti: essa è sempre obbligatoria.

L’ICAO TI e lo IATA DGR contengono le norme di trasporto, ma non le sanzioni. Queste sono invece previste dal Codice della Navigazione Aerea.

Al momento è in vigore l’ADR 2023, recepito con il Decreto del 23 gennaio 2023 (G.U. 21-03-2023).

ADR è l’acronimo di “Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”, cioè “Accordo relativo ai trasporti di merci pericolose su strada” (nel 2021 è scomparsa la parola “europeo”) . È un accordo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957, e ratificato per la prima volta con la L. 12 agosto 1962 n° 1839. Nasce in Europa, ma è stato poi sottoscritto da molti Paesi extra-UE.

L’ADR è elaborato dalla Commissione economica delle Nazioni Unite (UNECE), alla quale aderiscono oltre 40 paesi e grazie alla quale gli Stati aderenti hanno stabilito delle regole comuni per il trasporto di merci pericolose su strada sul loro territorio e all’attraversamento delle frontiere.

Viene rinnovato ogni due anni (quelli dispari). Ogni Stato partecipante (tra cui l’Italia) recepisce e attua, con apposito Decreto Ministeriale, il regolamento ADR.

Pur essendo nato in Europa, l’accordo ADR è stato sottoscritto da diversi altri Paesi non appartenenti alla Comunità Europea:

Ecco la lista aggiornata al 2024, dei Paesi che hanno sottoscritto la normativa ADR:

Albania, Andorra, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakhstan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Nigeria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Macedonia del nord, Repubblica di Moldavia, Romania, Regno Unito, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Ucraina, Uganda, Uzbekistan.

 

Il cap. 1.3 dell’ADR, prevede esplicitamente la formazione per tutto il personale coinvolto dal trasposto di merce pericolosa come specificato al cap. 1.4, e più precisamente:

Ruoli principali:
– Mittenti (speditori);
– Trasportatori;
– Destinatari.

Altre figure:
– Classificatori;
– Imballatori;
– Caricatori;
– Riempitori;
– Scaricatori;
– Gestori di container.

N.B.: I nostri corsi ADR sono approvati anche da Lufthansa Cargo.

Nella pratica, i documenti da produrre sono due: il documento di trasporto (a cura del mittente) e le istruzioni scritte (a cura dell’azienda di trasporto). La descrizione della merce e le informazioni di carico devono seguire un preciso ordine descrittivo.

Spesso nell’ADR si parla di “unita di trasporto”(CTU – Cargo Transport Unit) più che di veicoli, ossia di veicoli a motore con o senza rimorchio. Normalmente non è richiesto alcun tipo d’approvazione, salvo per alcuni tipi di veicoli che necessitano di un certificato di approvazione rilasciato dall’autorità competente, ma è opportuno ricordare che alcune merci richiedono particolari accorgimenti che solo determinati veicoli possono garantire. Vi sono inoltre regole particolari per quanto riguarda l’idoneità e l’equipaggiamento base dei veicoli.

L’autista che effettua il trasporto di merci pericolose in pieno regime ADR deve sempre essere in possesso del Certificato di Formazione Professionale (Patentino A.D.R.), come previsto dal cap. 8.2 dell’ADR.

NO, ogni Paese all’interno del suo territorio può applicare ulteriori norme più restrittive. Ad esempio in Italia, ci sono i cosiddetti “regimi amministrativi speciali”:

– R.D. 09.01.1927 n°147 e successive modifiche per i gas tossici;
– T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940 n°. 635 e L. n° 110 18.04.1975 e successive modifiche per gli esplosivi;
– L. 31.12.1962 n° 1860 e D.Lgs 17.03.1995 n° 230, e successive modifiche per le materie radioattive
– D.Lgs n° 152/06 e successive modifiche per le norme in materia Ambientale.

Inoltre, a seguito di sentenze passate in giudicato, le norme ADR sono da considerare norme specifiche ad integrazione delle vigenti normative di sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs 81/2006).

Ovviamente il Codice della Strada, e in particolare l’Art 168 deve essere sempre rispettato.

Semplificando possiamo dire che ci sono quattro tipi di esenzione:

– esenzioni “assolute” dall’ADR (es: il privato che acquista dal supermercato);

– quantità esente per collo (piccolissime quantità di merce pericolosa per cui ci sono determinate esenzioni);

– quantità limitata per collo (modeste quantità di merce pericolosa per cui ci sono alcune specifiche esenzioni);

– quantità limitata per Unità di trasporto (pochi colli oppure limitate quantità per le quali ci sono esenzioni applicabili all’automezzo).

Nota: la parola “esenzione” al trasporto non significa che le merci non siano pericolose. Indica semplicemente che possiamo evitare di applicare una parte della normativa e comunque non esenta dall’obbligo di formazione per i soggetti coinvolti.

L’ADR contiene le norme di trasporto, ma non le sanzioni. Queste sono invece previste dal NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni) e nello specifico nell’Art. 168.

I capitoli 1.5 dell’ADR e del RID, in merito al trasporto di merci e rifiuti pericolosi su strada e per ferrovia, prevedono che le autorità competenti delle Parti contraenti possano accordarsi direttamente tra loro per autorizzare alcuni trasporti in deroga temporanea alle disposizioni di detti Regolamenti.

I documenti contenenti le deroghe sono comunemente noti come Accordi Multilaterali.

Questi documenti di estrema importanza, che consentono spesso di effettuare i trasporti di merci e rifiuti pericolosi usufruendo di semplificazioni,  sono consultabili nella sezione “Multilateral agreement” presente sul sito UNECE.

A prescindere da tutti i controlli e le verifiche che devono essere messi in atto prima di allestire un carico, il manuale ADR ha introdotto, già nel  2013, quanto segue:
“Sono considerate come soddisfatte le prescrizioni del presente paragrafo quando il carico è stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010.”
È pertanto importante conoscere questa normativa, già pienamente applicata da alcuni Stati come la Germania, se non si vuole incorrere in sanzioni e sequestri del veicolo.

Sì. Le gallerie, a seconda della loro progettazione e costruzione, dotazione di mezzi estinguenti e vie di fuga, ecc, sono classificate in modo da evitare il passaggio di merci troppo pericolose per quello specifico tunnel.
Le restrizioni per il passaggio in galleria si applicano:

– alle unità di trasporto trasportanti merci pericolose in Quantità Limitata in colli superiori a 8 tonnellate;

– alle unità di trasporto per cui è richiesta la segnalazione con il pannello arancio.

Sì, se i rifiuti contengono sostanze o articoli classificati pericolosi in accordo all’ADR. Vale la pena ricordare che la classificazione dei rifiuti pericolosi secondo ADR differisce dalla classificazione dei codici CER .
Semplificando, il codice CER identifica qualcosa che è pericoloso in fase di smaltimento (es. inceneritore), mentre l’ADR considera la pericolosità durante il trasporto.
In taluni casi, quindi, si può avere un rifiuto pericoloso (codice CER asteriscato) ma non soggetto all’ADR e viceversa (ossia rifiuti non pericolosi però soggetti all’applicazione dell’ADR).

Al momento è in vigore l’IMDG code emendamento Em. 41/2022 (Viene rinnovato ogni due anni).

Il Codice IMDG, o IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) è il riferimento normativo basato sulle raccomandazioni dell’IMO (International Maritime Organization) per il trasporto marittimo delle merci pericolose. L’Italia ha definitivamente adottato il codice IMDG con il DPR del 6 giugno 2005, n°134 anche per la navigazione nazionale a partire dal 1 gennaio 2006 per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli e in CTU (era già obbligatorio per la navigazione internazionale dal 1 gennaio 2004).

Il codice IMDG si basa, oltre che sulle raccomandazioni dell’ONU e della IAEA, anche su:

– Convenzione SOLAS (Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare), adottata dall’Italia con Legge 23 maggio 1980 n. 313, che si occupa degli aspetti inerenti la sicurezza del trasporto marittimo in senso esteso (struttura della nave, dotazioni di sicurezza, apparati di trasmissione radio…);

– Convenzione MARPOL (Marine Pollution), adottata dall’Italia con Legge 28 settembre 1980 n. 462. In particolare l’Annesso III alla stessa, recepita dal Ministero Marina Mercantile con circolare 1° luglio 1992 n. 45, tratta gli aspetti più propriamente attinenti all’impatto ambientale dei prodotti chimici, in termini di inquinamento marino.

Che, oltre alla parte relativa alle merci pericolose, recepite nell’IMDG, sono applicabili nella loro interezza.

Sì, si tratta sempre e comunque di trasporto merci via mare.

In questo caso si applica l’ “IMSBC Code (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code)” diventato obbligatorio nel 2011, per il trasporto marittimo di merci pericolose trasportate alla “rinfusa”, cioè direttamente nelle stive/cisterne della nave senza alcuna forma intermedia di contenimento.

Il cap. 1.3 dell’IMDG Code, prevede esplicitamente la formazione per tutto il personale di terraferma coinvolto nel trasporto marittimo di merci pericolose. Questi obblighi sono inoltre sanciti dalla Circolare 23/2009 della Capitaneria di Porto (autorità competente).

Per personale di terraferma si intende chi:

1 – classifica merci pericolose e identifica la designazione ufficiale di trasporto delle merci pericolose;
2 – imballa merci pericolose in colli;
3 – marca ed etichetta merci pericolose;
4 – carica o scarica CTU;
5 – prepara documenti di trasporto per merci pericolose;
6 – presenta merci pericolose al trasporto;
7 – accetta merci pericolose al trasporto;
8 – movimenta merci pericolose durante il trasporto;
9 – prepara piani di carico/ stivaggio di merci pericolose;
10 – carica o scarica merci pericolose dalle navi;
11 – trasporta merci pericolose;
12 -fa osservare o sorveglia o ispeziona per la conformità a regole e regolamenti o è comunque coinvolto nel trasporto di merci pericolose così come stabilito dall’autorità competente.

Con la Circolare 23/2009, l’ Autorità competente ha così suddiviso i compiti del personale di terraferma dando le indicazioni sull’addestramento:

Categoria 1 – 5: Personale appartenente alle aziende mittenti;
Categoria 6: Spedizioniere marittimo;
Categoria 7: Compagnia di navigazione e agenzia marittima che la rappresenta;
Categoria 8: Impresa portuale;
Categoria 9: Compagnia di navigazione e agenzia marittima che la rappresenta;
Categoria 10: Impresa portuale;
Categoria 11: Compagnia di navigazione e agenzia marittima;
Categoria 12: Organi di controllo.

Il Codice IMDG non prevede sanzioni, pertanto si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche e integrazioni.

Il Multimodal è un documento di trasporto richiesto in caso di spedizione via mare di merci pericolose destinate sia a porti nazionali che esteri. Esso deve accompagnarsi ad un imballaggio idoneo alla movimentazione di tali merci che rispetti normativa IMDG.

Il Certificato di carico di un container o di un veicolo, è un documento richiesto in caso di spedizione via mare di merci pericolose già caricate / allestite in un container o altro mezzo di trasporto (CTU) che deve essere trasportato sulla nave e con il quale il caricatore attesta la correttezza del carico secondo le norme IMDG.

A prescindere da tutti i controlli e verifiche che devono essere messi in atto prima di allestire un carico, il manuale IMDG ha “cassato” il supplemento “Packing Cargo Transport Unit” (CTU), producendo invece un vero e proprio manuale relativo all’allestimento dei carichi, il “Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code)” basato sulle linee guida ILO/IMO/UNECE.

Lo scopo di queste “Gudelines” è quello di dare consigli sul corretto e sicuro carico delle unità di trasporto merci (CTU), sia per chi è direttamente responsabile del carico, sia per chi si occupa di formazione degli addetti al carico.

Inoltre, fornisce informazioni e consigli per tutte le parti in causa della catena di trasporto includendo anche chi è coinvolto nello scarico della CTU.

Semplificando possiamo dire che ci sono queste esenzioni:

– quantità esente per collo (piccolissime quantità di merce pericolosa per cui ci sono determinate esenzioni);

– quantità limitata per collo (modeste quantità di merce pericolosa per cui ci sono alcune specifiche esenzioni);

Inoltre, nel trasporto nazionale (tra porti italiani), entro le 2 ore e 30 di navigazione (2 ore per le cisterne), e solo con condizioni meteo marine favorevoli, è possibile non applicare l’IMDG, ma proseguire la tratta applicando l’ADR, comunque con delle limitazioni riguardanti la tipologia dei colli e alla marcatura degli stessi (Decreto Dirigenziale 303 del 7 aprile 2014).

Nota: “esenzione” al trasporto non significa che le merci non siano pericolose. Indica semplicemente che possiamo evitare di applicare una parte della normativa e comunque non esenta dall’obbligo di formazione i soggetti coinvolti.

Al momento è in vigore il RID 2023, recepito con il Decreto del 23 gennaio 2023 (G.U. 21-03-2023)

RID è l’acronimo di Reglement concernant les transports Internationaux ferroviaire des marchandises Dangereux . È un accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su ferrovia, firmato a Berna il 2 maggio 1980 e ratificato dall’Italia con Legge 18 dicembre 1984 n. 976.

Il RID è costituito dall’Appendice C della COTIF (Convenzione internazionale per il trasporto della merci) e l’Allegato all’Appendice costituisce di fatto il regolamento tecnico, comunemente noto con la sigla RID, grazie al quale gli Stati aderenti hanno stabilito delle regole comuni per il trasporto di merci pericolose su ferrovia sul loro territorio e all’attraversamento delle frontiere.

Anche il RID è stato esteso al traffico interno nazionale dalla direttiva 96/49/Ce, del 23 luglio 1996, attuata in Italia dal D.Lgs 41/1999, recante “Attuazione delle direttive 96/49/Ce e 96/87/Ce relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia” (D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 41 e successivi aggiornamenti).

Al momento è in vigore l’ADN 2023, recepito con il Decreto del 23 gennaio 2023 (G.U. 21-03-2023)

ADN è l’acronimo di “Accord européen relatif au transport international de merchandises Dangerouses par vois de Navigation intérieurs” è stato costituito a Ginevra il 26 Maggio 2000 ed è entrato in vigore il 29 Febbraio 2008.

L’accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose in navigazione interna (vie navigabili) si applica anche in regime nazionale (D.Lgs 35/ 2010 e successive integrazioni e modifiche).