ADR – Accordo multilaterale M351 – Esenzione dalla nomina del Consulente

Data: 14 febbraio 2023

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Accordo multilaterale M351: esenzione dalla nomina del consulente secondo 1.8.3.2 (b)

La Gran Bretagna, il 10 gennaio scorso, ha presentato l’Accordo Multilaterale M351 (in allegato) che prevede l’esenzione dalla nomina del consulente ADR per le aziende che ricoprono il ruolo di speditore di merci pericolose ai sensi dell’attuale paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
Tale esenzione riguarda quindi gli speditori che: “che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi”.

L’accordo sarà valido, per i Paesi che lo sottoscriveranno, fino al 31 dicembre 2024. Dopo tale data, a seguito dell’entrata in vigore dell’ADR 2025, sarà valida la modifica proposta proprio dalla Gran Bretagna (documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166) in merito all’esenzione della nomina del consulente da parte degli speditori “occasionali” (comunque subordinata all’emanazione da parte delle Autorità competenti nazionali di disposizioni di legge in tal senso).
Con l’edizione 2025 dell’ADR il paragrafo 1.8.3.2 sarà così modificato: “Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) Riservato
b) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
c) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, spedizioni, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente spedizioni, trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.”
E’ opportuno far notare che, al momento, l’Italia non ha sottoscritto l’accordo in questione. Per approfondimenti in merito, leggi qui: https://www.dgrtraining.it/normativa/adr-nota-esplicativa-sulla-nomina-del-consulente-adr/?id=375