Data: 18 gennaio 2024
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Con l’ADR 2023, è entrato in vigore l’obbligo di valvola di sicurezza e di relativa marcatura “SV” per tutte le cisterne, costruite dal 1° gennaio 2024 in poi, adibite al trasporto di gas liquefatti infiammabili.
L’ADR, al capitolo 1.6.3.57, prevede una “misura transitoria“, per le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2024 secondo le prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2022, ma che non soddisfano le prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2023 in merito al montaggio delle valvole di sicurezza: esse, conformemente al 6.8.3.2.9, possono essere ancora utilizzate.
Anche tutte le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono già equipaggiate con valvole di sicurezza che soddisfano le prescrizioni del 6.8.3.2.9 applicabili dal 1° gennaio 2023, ma che non recano la marcatura “SV” dovranno essere correttamente segnalate in concomitanza con l’ispezione intermedia o periodica.
Il marchio è costituito da un quadrato bianco con dimensioni minime di 250 mm × 250 mm, avente la linea all’interno del quadrato nera, parallela al bordo esterno del marchio e distante circa 12,5 mm. Le lettere “SV” devono essere nere e avere un’altezza minima di 120 mm, mentre la linea deve avere uno spessore minimo di 12 mm.
Le valvole di sicurezza installate devono essere conformi ai paragrafi dal 6.8.3.2.9.1 al 6.8.3.2.9.5 del manuale ADR, mentre la marcatura “SV” deve rispettare le specifiche previste al punto 6.8.3.2.9.6.3 del manuale ADR.
Specifichiamo che l’obbligo riguarda soltanto le cisterne adibite al trasporto di gas infiammabili: per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti, queste disposizioni sono opzionali.