ADR – Decreto 7 agosto 2023 – casi esenzione nomina consulente ADR

Data: 20 settembre 2023

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L’atteso Decreto riguardante i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre.

 

Il Decreto del 7 agosto 2023,  in particolare:

 

  • Estende l’esenzione della nomina anche a speditori e imballatori (figure che non erano incluse nelle precedenti esenzioni)  con le seguenti limitazioni:

L’esenzione si applica a chi imballa, spedisce, carica, scarica o trasporta merci:

  1.  che ricadono in esenzioni dalla norma ADR in applicazione di Disposizioni Speciali (es DS 188 oppure DS 375)
  2. sempre e solo in  “Quantità Limitata” o Quantità esente

 

  • Specifica che l’esenzione dalla nomina del Consulente, per chi spedisce, imballa, carica, scarica o trasporta merci in colli nei limiti dell’esenzione parziale 1.1.3.6, può essere applicata rispettando le seguenti limitazioni/condizioni (Art. 4):
  1. Massimo 24 operazioni/anno e comunque non più di 3 operazioni /mese
  2. Deve essere tenuto un registro delle operazioni svolte in esenzione

 

  • Riporta, nell’Art. 5, ulteriori indicazioni per chi spedisce, imballa, carica, scarica o trasporta merci, come attività “occasionale”: in questi casi, l’esenzione dalla nomina è applicabile, ma con i seguenti limiti:
  1. solo merci in cisterna o alla rinfusa
  2. solo trasporto nazionale
  3. solo merci di P.G. III o comunque solo di Categoria 3 o 4
  4. max 12 operazioni/anno (attenzione: prima era 24); e comunque non più di 2 operazioni /mese (prima era 3); e comunque non più di 50 Ton/anno (prima 180 T).
  5. Deve essere tenuto un registro delle operazioni in esenzione

 

  • Afferma che sono esenti dalla nomina i destinatari finali (Art. 6)
  • Puntualizza (Art.7) che, anche se si rientra nel campo di applicazione delle esenzioni:
  1. resta comunque l’obbligo per il Datore di Lavoro di rispettare le prescrizioni dell’ADR (imballaggio, etichettatura, ecc…)
  2. permane l’obbligo della formazione in materia ADR per tutte le persone coinvolte dalle merci pericolose e
  3. (Art.8) permane l’obbligo per il Datore di Lavoro di redigere relazione d’incidente.

Precisiamo che nessuna esenzione è prevista per i trasporti ferroviari (RID) e fluviale (ADN).

In allegato, il testo completo del Decreto.