L’atteso Decreto riguardante i casi di esenzione dalla nomina del consulente ADR è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre.
Il Decreto del 7 agosto 2023, in particolare:
- Estende l’esenzione della nomina anche a speditori e imballatori (figure che non erano incluse nelle precedenti esenzioni) con le seguenti limitazioni:
L’esenzione si applica a chi imballa, spedisce, carica, scarica o trasporta merci:
- che ricadono in esenzioni dalla norma ADR in applicazione di Disposizioni Speciali (es DS 188 oppure DS 375)
- sempre e solo in “Quantità Limitata” o Quantità esente”
- Specifica che l’esenzione dalla nomina del Consulente, per chi spedisce, imballa, carica, scarica o trasporta merci in colli nei limiti dell’esenzione parziale 1.1.3.6, può essere applicata rispettando le seguenti limitazioni/condizioni (Art. 4):
- Massimo 24 operazioni/anno e comunque non più di 3 operazioni /mese
- Deve essere tenuto un registro delle operazioni svolte in esenzione
- Riporta, nell’Art. 5, ulteriori indicazioni per chi spedisce, imballa, carica, scarica o trasporta merci, come attività “occasionale”: in questi casi, l’esenzione dalla nomina è applicabile, ma con i seguenti limiti:
- solo merci in cisterna o alla rinfusa
- solo trasporto nazionale
- solo merci di P.G. III o comunque solo di Categoria 3 o 4
- max 12 operazioni/anno (attenzione: prima era 24); e comunque non più di 2 operazioni /mese (prima era 3); e comunque non più di 50 Ton/anno (prima 180 T).
- Deve essere tenuto un registro delle operazioni in esenzione
- Afferma che sono esenti dalla nomina i destinatari finali (Art. 6)
- Puntualizza (Art.7) che, anche se si rientra nel campo di applicazione delle esenzioni:
- resta comunque l’obbligo per il Datore di Lavoro di rispettare le prescrizioni dell’ADR (imballaggio, etichettatura, ecc…)
- permane l’obbligo della formazione in materia ADR per tutte le persone coinvolte dalle merci pericolose e
- (Art.8) permane l’obbligo per il Datore di Lavoro di redigere relazione d’incidente.
Precisiamo che nessuna esenzione è prevista per i trasporti ferroviari (RID) e fluviale (ADN).
In allegato, il testo completo del Decreto.