Data: 16 novembre 2022
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Lo scorso 24 ottobre è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2022/1999 (in allegato), che sostituisce la precedente 95/50/CE, e si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di «merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo», mentre non riguarda i trasporti effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate.
Nella Direttiva, vengono confermati:
– la “lista di controllo” in 34 punti (prevista dall’Allegato I), che deve essere consegnata al conducente del veicolo in caso di esito positivo della verifica;
– gli “orientamenti” in materia di infrazioni basati su 3 categorie di rischio;
– il modello di formulario normalizzato per la stesura delle relazioni da parte degli Stati membri.
Segnaliamo, inoltre:
Ricordiamo, infine, che dal 1° gennaio 2023 anche gli “speditori”, come definiti da ADR (ovvero le imprese che spediscono le merci per proprio conto o per conto terzi), devono obbligatoriamente nominare il Consulente ADR. Leggi di più in merito seguendo questo link.