Data: 07.10.2016
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07 ottobre 2016 – L’Italia ha sottoscritto,il 26 settembre scorso, gli accordi multilaterali M256, M292, M294, M295 e M296.
M256 Riguarda il trasporto di ammoniaca in soluzione: in deroga alla sezione 4.1.1.10, è possibile trasportare l’ammoniaca in soluzione contenente non più del 35% di ammoniaca UN 2672, in IBC rigidi o compositi del tipo 31H1, 31H2 e 31HZ1. Proposto ddal Regno Unito il 3 gennaio 2013, ha scadenza il 31 gennaio 2018.
M292 In deroga al capitolo 3.3, prevede che pile e batterie al litio danneggiate o difettose possano essere trasportate solo alle condizioni fissate dall’Autorità Competente. Proposto dalla Germania il 3 dicembre 2015, scade il 31 dicembre 2016.
M294 Riguarda i prototipi di grandi assemblaggi batterie al litio ionico: in deroga alla disposizione speciale 310 del capitolo 3.3, possono essere trasportati, a certe condizioni, in imballaggi non approvati. Voluto dalla Francia il 1 febbraio 2016, con scadenza il 1 gennaio 2018.
M295 Proposto dalla Francia il 1 febbraio 2016, con scadenza il 1 gennaio 2017, prevede che pile e batterie al litio, in deroga alla disposizione speciale 310 del capitolo 3.3, ai fini di prova, possano essere trasportate senza applicare le dispozioni della parte III, sottosezione 38.3 del Manuale delle Prove e dei Criteri, purché risultino imballate secondo l’allegata istruzione di imballaggio.
M296 In deroga al 2.2.9.1.7., prevede che le batterie al litio che non sono progettate per essere caricate esternamente possano essere assegnate, in determinate condizioni, alle rubriche UN 3090 o 3091. L’accordo è stato proposto dalla Francia il 1 febbraio 2016 e scadrà il 1 gennaio 2019.
Si ricorda che tutti gli Accordi Multilaterali sottoscritti sono applicabili solo tra i Paesi firmatari degli stessi.