Data: 07 settembre 2023
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Attraverso la Circolare del 1° agosto 2023, n. 2, l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali chiarisce alcuni aspetti relativi al trasporto intermodale di rifiuti. In particolare, la Circolare (in allegato) evidenzia che “la parte terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti può essere effettuata mediante un complesso veicolare composto da un trattore/motrice nella disponibilità di un’impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, purché le imprese siano entrambe iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.
Ribadito, infine, il rispetto delle precedenti istruzioni fornite con la circolare n. 1235/2017 e la circolare n. 6/2022, ossia l’iscrizione nella stessa categoria dell’Albo per i codici EER trasportati, e l’utilizzo del formulario di identificazione rifiuti (Fir).