Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2021 il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al “Recepimento della direttiva (UE) 2020/1833 della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolo.”
Tale Decreto stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2021, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per vie di navigazione interna, di merci pericolose dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2021 delle normative.
Anche in Italia, quindi, è stata recepita la Direttiva UE 2008/68, concernente il trasporto di merci pericolose su strada. In questo modo, è resa operativa la versione ADR del 2021 (che per i trasporti internazionali è già comunque obbligatoria dallo scorso 1° gennaio 2021, mentre per quelli nazionali lo diverrà, appunto, dal prossimo 1° luglio).
Rivediamo sinteticamente le novità presenti nella nuova edizione:
- Per i consulenti A.D.R., l’obbligo di nomina è stato esteso alle aziende che rivestono il ruolo di puro speditore;
- Rifiuti medicali infettanti: è stato inserito il numero ONU 3549, in riferimento ai rifiuti medici solidi contenenti materie infettive di categoria A, generate dal trattamento medico degli esseri umani o dal trattamento veterinario degli animali;
- Inserimento, per i radioattivi (classe 7), degli SCO III (oggetti contaminati superficialmente);
- Trasporto idrocarburi, pitture, profumi, adesivi, … prescrizioni specifiche per i numeri ONU 3077 e 3082;
- Trasporto delle batterie al piombo (con prescrizioni specifiche sugli imballaggi);
- Trasporto batterie al litio: è stata aggiunta la nuova disposizione speciale “390”, prevista per i numeri ONU 3091 “batteria al litio metallico contenute in un dispositivo” e 3481 “Pile al Litio Ionico contenute in un dispositivo”;
- Relazione d’incidente: L’obbligo di presentazione all’Autorità competente in caso di incidente è esteso anche allo Scaricatore.
Scarica il Decreto in allegato.