Container – Operare come Ente tecnico CSC: arriva la Circ. MIT 16.2.2017, prot. n. 3876-Div3/E

Data: 04 marzo 2017

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato, tramite la Circolare del 16 febbraio 2017, prot. n. 3876-Div3/E, le linee guida per la concessione dell’autorizzazione ad operare come Ente tecnico CSC (Convenzione internazionale sui container sicuri), previo parere della commissione mista consultiva.

 

 

In Italia, la legge n.67 del 3 febbraio 1979 sancisce l’adesione del nostro Paese alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973. Tale convenzione prevede che le attività siano svolte da Enti tecnici autorizzati dall’Amministrazione, previo parere della Commissione mista consultiva istituita ai sensi dell’art. 4 DPR n. 448/1997 (recentemente rinnovata dal DM MIT del 23 gennaio 2015). 

 

 

La nuova Circolare MIT 16.2.2017, prot. n. 3876-Div3/E, che stabilisce le linee guida per la concessione dell’autorizzazione, prevede che la domanda di autorizzazione (un fac-simile è allegato alla Circolare stessa) e di rinnovo debba essere presentata, in bollo, al MIT presso la Direzione Generale per la Motorizzazione, corredata da documenti che attestino:
  • I requisiti formali e la polizza assicurativa;
  • I requisiti di capacità finanziaria e di competenza tecnica;
  • La struttura organizzativa e le procedure;
  • La conformità alla norma internazionale ISO EN 17020:2012
  • La sigla dell’Ente tecnico in conformità al DPR n. 448/1997
 
Ricordiamo che un container può essere utilizzato per il trasporto solo se è strutturalmente idoneo per l’impiego a cui è destinato. L’idoneità del container, ai sensi dell’ADR 7.1.4, si ha quando esso NON presenta:
  • Difetti importanti nei suoi elementi strutturali (quali longheroni, traverse e montanti d’angolo);
  • Deterioramento di alcun elemento del contenitore, qualunque sia il materiale di costruzione.