La 61° edizione del Regolamento IATA sulle merci pericolose, in vigore dal 1° gennaio 2020, presenterà alcune modifiche rispetto all’edizione precedente (incluse quelle rilasciate dall’ICAO nell’edizione 2019-2020 del proprio manuale TI). Ecco le principali:
Sez 2- Limitazioni
Sono state meglio specificate le condizioni per le batterie non spillabili per le sedie a rotelle (A123, o A199) e per i dispositivi portatili (A67), così come le condizioni per i Dry shipper (Special provision A152). Inoltre, è stata rimossa la restrizione che limita gli aerosol inclusi nella divisione 2.2 per uso sportivo o domestico solo al bagaglio registrato. Questi aerosol ora possono essere anche nel bagaglio a mano.
Sez 4- Identificazione
Sono state apportate alcune modifiche all’elenco delle merci pericolose, ecco le principali:
Sez 5- Packing
Sez 7- Marcatura ed etichettatura
Appendice A: nel glossario sono state apportate alcune modifiche e aggiunte. Queste includono l’aggiunta della definizione di “aggregate lithium content”, la revisione della definizione di materiale fissile e la nuova definizione di “lithium batteries installed in cargo transport unit”.
Appendice H: le linee guida per lo sviluppo e l’attuazione del training sono state ampiamente riviste per i fornitori e le compagnie aeree associate.
Appendice I: una nuova appendice è stata aggiunta a questa edizione del DGR per anticipare le modifiche che entreranno in vigore il 1 ° gennaio 2021, basate di quanto sarà incluso nell’edizione 2021-2022 delle istruzioni tecniche dell’ICAO. Queste modifiche includono, tra le altre:
Il 30 luglio, la Svizzera ha aderito agli accordi M319 (Marcatura multipla di imballaggi, IBC e imballaggi di grandi dimensioni), insieme alla Francia, e M321 (Trasporto dei Chemical kit o First aid kit – UN3316, in relazione alle disposizioni speciali 671 e 251).
Il Belgio, inoltre, il 13 settembre, ha firmato l’accordo M316, riguardante la pressione di esercizio dei cilindri destinati al trasporto di idrogeno (UN 1049).
Il 12 settembre 2019, l’Italia ha firmato l’accordo Multilaterale M318, relativo al trasporto di gas di Classe 2 in recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, in relazione al par. 1.1.4.2 dell’ADR. Tale accordo è stato recentemente firmato anche dalla Polonia (il 22 agosto). L’Italia ha anche aderito all’accordo Multilaterale M313, riguardante il trasporto di sostanze e articoli esplosivi appartenenti alle forze armate e destinati a essere distrutti. Consulta i documenti: M318 e M313.
La Commissione Europea ha pubblicato, il 17 giugno, la DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1094 , che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. L’Italia, al momento, non figura tra gli Stati che hanno previsto tali deroghe.
La Norvegia (il 14 maggio) e la Svezia (il 29 maggio) hanno aderito all’accordo Multilaterale M320, che riguarda il trasporto di UN 1965, Idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s. (Miscela C) in cisterna fissa (veicolo-cisterna). Maggiori dettagli qui.
La Svezia e la Germania, il 20 maggio; l’Irlanda e la Svizzera, il 31 maggio e, in ultimo, l’Austria, il 12 giugno, hanno firmato l’accordo Multilaterale M318, relativo al trasporto di gas di Classe 2 in recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti, in relazione al par. 1.1.4.2 dell’ADR. E’ possibile consultare il documento qui.
La Francia, in data 28 aprile, la Svezia, in data 17 maggio e la Germania, in data 20 maggio, hanno firmato l’accordo Multilaterale M318, “Concerning the carriage of gases of Class 2 in refillable pressure receptacles authorized by the United States of America Department of Transportation in relation to 1.1.4.2”, per il trasporto di gas di Classe 2. E’ possibile consultare il documento qui.