Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2019 il Decreto del 12 febbraio 2019, denominato “Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.”
Tale Decreto, scaricabile qui, stabilisce che, dal 1 luglio 2019, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per le vie di navigazione interna, di merci pericolose dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2019 dei manuali ADR, RID e ADN.
Tra le novità da segnalare rispetto alle ultime edizioni, rammentiamo l’obbligo anche per chi “spedisce” merce pericolosa, di nominare il Consulente ADR.

RID –  Pubblicato l’8 marzo 2019 il “Corrigendum 1″ all’edizione cartacea, edita  in lingua ufficiale (inglese francese e tedesco), del RID 2019. Scaricalo Qui.

Sul sito UNECE, è possibile verificare le notifiche apportate da parte delle competenti autorità per quanto riguarda l’ADR: Spagna (12 aprile 2019 e 3 aprile 2019), Andorra (8 aprile 2019) Germania (8 aprile 2019), Svizzera (3 aprile 2019), Irlanda (26 marzo 2019).

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato, attraverso la Circolare 22509 della Motorizzazione, Prot. n. 2918-Div3/E del 31 gennaio 2019, che gli Organismi già accreditati per tutte le attività previste nel Cap.6.8 dell ADR, possono provvedere alle approvazioni delle valvole e di altri equipaggiamenti di servizio per i quali nel paragrafo 6.8.2.6.1 dell’ADR stesso viene indicata una norma di riferimento per le cisterne (ad esclusione dei gas(classe 2),  previa richiesta alla Direzione Generale della Motorizzazione.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la circ. 18/10/2018 n. 25480/Div3/E, comunica che è stato prorogato al 30 giugno 2019 il termine indicato nella circolare prot. 13545 del 22.06.2017 in merito alle attività di approvazione delle valvole e di altri equipaggiamenti di servizio delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose diverse dalla classe 2 (gas).

L’UNECE rende noto, tramite la nota C.N.506.2018.TREATIES-XI.B.14, l’ingresso della Nigeria nell’Accordo ADR, a partire dal 18 novembre 2018. Qui è possibile consultare il documento

Il Segretario Generale dell’ONU, tramite la nota C.N.488.2018.TREATIES-XI.B.14 del 15 Ottobre 2018, rende noto che sono state accettate le correzioni all’allegato A e B dell’Accordo ADR proposte dalla nota C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14 dello scorso luglio. Tali correzioni entreranno in vigore il 1 gennaio 2019. Qui è possibile consultare la nota.

I Paesi Bassi rendono note disposizioni supplementari, relative al trasporto di merci pericolose su strada (ADR 2017). Tali disposizioni, giù pubblicate lo scorso settembre, sono state ulteriormente aggiornate. Qui è possibile scaricare il documento, pubblicato sul sito dell’UNECE.

E’ stato pubblicato dalla IATA  il sommario delle modifiche principali previste per il prossimo Manuale IATA DGR 2019, che entrerà in vigore obbligatoriamente il 1° gennaio 2019.

Di seguito una breve sintesi:

 

Generale:

In molti casi in cui la parola “rischio” viene modificata in “pericolo”, ad esempio “subsidiary risk” è sostituito da “subsidiary hazard”, per riflettere il corretto utilizzo del termine “rischio” allineando il significato del termine in accordo con i sistemi di gestione della sicurezza (SMS).

 

Formazione:

Viene meglio spiegata la finestra relativa ai 3 mesi per l’aggiornamento ricorrente.

 

Passeggeri:

 

Variazioni di Stato e di Operatore

Numerose, come ogni anno, le variazioni degli Stati e delle Compagnie aeree che sono state modificate.

 

Classificazione

 

Identificazione

Le “pagine blu” sono state aggiornate con nuovi numeri ONU e modifiche a numeri ONU già esistenti:

 

Disposizioni speciali

Diverse le modifiche, tra cui si segnalano:

 

Imballaggio

 

Marcatura ed etichettatura

Sono stati rimossi gli obblighi di spessore minimo di 2 mm per il bordo interno delle etichette di pericolo e viene ricordato che l’etichetta di pericolo delle batterie al litio non può avere nessun testo di pericolo al suo interno, ad eccezione del numero 9. Ricordiamo che 1° gennaio 2019, il “vecchio” marchio e la vecchia etichetta di classe 9 non saranno più ammessi per il trasporto aereo di celle e batterie al litio.

 

Documentazione

Il formato della Shipper’s declaration cambia, indicando “subsidiary hazard” invece di “susidiary risk”, e eliminando le diciture “title of signatory” e “place”, dal momento che, già dal 2017, tali indicazioni non sono più obbligatorie.

Il modulo attualmente in vigore potrà essere comunque utilizzato fino al 31 dicembre 2024.

 

Handling

 

Appendici

Segnaliamo in particolare:

 

Qui è possibile consultare il documento originale

ADN – Pubblicata la nota C.N.297.2018.TREATIES-XI.D.6, tramite la quale sono state proposte delle correzioni agli allegati all’ADN. Qui il testo della nota  qui le correzioni proposte