Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2019 il Decreto del 12 febbraio 2019, denominato “Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.”
Tale Decreto, scaricabile
qui, stabilisce che, dal 1 luglio 2019, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per le vie di navigazione interna, di merci pericolose dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2019 dei manuali ADR, RID e ADN.
Tra le novità da segnalare rispetto alle ultime edizioni, rammentiamo l’obbligo anche per chi “spedisce” merce pericolosa, di nominare il Consulente ADR.
RID – Pubblicato l’8 marzo 2019 il “Corrigendum 1″ all’edizione cartacea, edita in lingua ufficiale (inglese francese e tedesco), del RID 2019. Scaricalo Qui.
Sul sito UNECE, è possibile verificare le notifiche apportate da parte delle competenti autorità per quanto riguarda l’ADR: Spagna (12 aprile 2019 e 3 aprile 2019), Andorra (8 aprile 2019) Germania (8 aprile 2019), Svizzera (3 aprile 2019), Irlanda (26 marzo 2019).
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha comunicato, attraverso la Circolare 22509 della Motorizzazione, Prot. n. 2918-Div3/E del 31 gennaio 2019, che gli Organismi già accreditati per tutte le attività previste nel Cap.6.8 dell ADR, possono provvedere alle approvazioni delle valvole e di altri equipaggiamenti di servizio per i quali nel paragrafo 6.8.2.6.1 dell’ADR stesso viene indicata una norma di riferimento per le cisterne (ad esclusione dei gas(classe 2), previa richiesta alla Direzione Generale della Motorizzazione.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite la circ. 18/10/2018 n. 25480/Div3/E, comunica che è stato prorogato al 30 giugno 2019 il termine indicato nella circolare prot. 13545 del 22.06.2017 in merito alle attività di approvazione delle valvole e di altri equipaggiamenti di servizio delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose diverse dalla classe 2 (gas).
L’UNECE rende noto, tramite la nota C.N.506.2018.TREATIES-XI.B.14, l’ingresso della Nigeria nell’Accordo ADR, a partire dal 18 novembre 2018. Qui è possibile consultare il documento
Il Segretario Generale dell’ONU, tramite la nota C.N.488.2018.TREATIES-XI.B.14 del 15 Ottobre 2018, rende noto che sono state accettate le correzioni all’allegato A e B dell’Accordo ADR proposte dalla nota C.N.304.2018.TREATIES-XI.B.14 dello scorso luglio. Tali correzioni entreranno in vigore il 1 gennaio 2019. Qui è possibile consultare la nota.
I Paesi Bassi rendono note disposizioni supplementari, relative al trasporto di merci pericolose su strada (ADR 2017). Tali disposizioni, giù pubblicate lo scorso settembre, sono state ulteriormente aggiornate. Qui è possibile scaricare il documento, pubblicato sul sito dell’UNECE.
E’ stato pubblicato dalla IATA il sommario delle modifiche principali previste per il prossimo Manuale IATA DGR 2019, che entrerà in vigore obbligatoriamente il 1° gennaio 2019.
Di seguito una breve sintesi:
Generale:
In molti casi in cui la parola “rischio” viene modificata in “pericolo”, ad esempio “subsidiary risk” è sostituito da “subsidiary hazard”, per riflettere il corretto utilizzo del termine “rischio” allineando il significato del termine in accordo con i sistemi di gestione della sicurezza (SMS).
Formazione:
Viene meglio spiegata la finestra relativa ai 3 mesi per l’aggiornamento ricorrente.
Passeggeri:
- Viene chiarito che deve essere utilizzato il termine che descrive l’articolo o la sostanza nel modo più appropriato e, se un articolo contiene più merci pericolose, tutte le disposizioni devono essere rispettate. Se un bagaglio non può essere accomodato in cabina ma spostato in stiva, l’operatore (compagnia aerea e/o handler) deve verificare che il bagaglio non contenga merce proibita in stiva (es: batterie al litio di scorta).
- E’ stata modificata la tavola 2.3.A per i radiofarmaci e per le lampade ad efficienza energetica.
- Sono state riviste le disposizioni per gli ausili alla mobilità alimentati da batterie, cancellando peraltro il termine “collapsible”
Variazioni di Stato e di Operatore
Numerose, come ogni anno, le variazioni degli Stati e delle Compagnie aeree che sono state modificate.
Classificazione
- Significativi cambiamenti alle disposizioni di classificazione delle sostanze corrosive e al metodo di assegnazione al Gruppo d’imballaggio per le miscele, in modo da allineare le disposizioni con il GHS.
- Sono stati inseriti nuovi criteri di classificazione per le batterie al litio ibride (composte sia da celle al litio metallico che da celle al litio ionico).
- Nuove disposizioni per la classificazione dei campioni energetici e degli articoli che contengono merci pericolose che sono parte integrante dell’articolo ma che eccedono i limiti previsti per l’UN3363.
Identificazione
Le “pagine blu” sono state aggiornate con nuovi numeri ONU e modifiche a numeri ONU già esistenti:
- 12 nuovi numeri ONU , da UN3537 a UN3548, sono stati assegnati ad articoli contenenti merci pericolose appartenenti alle classi 2, 3, 4, 5, 8 e 9 e alla divisione 6.1;
- Un nuovo numero, UN3536, “Lithium batteries installed in cargo transport unit” identifica i “container” con batterie agli ioni di litio installate, sistemi di gestione della batteria ed altri componenti elettronici che funzionano come una grande batteria a base fissa;
- Un nuovo numero UN3535, “Toxic solid, flammable, inorganic, n.o.s.”;
- Un nuovo numero, ID8001, è stato assegnato al Disilane, in attesa che il sottocomitato delle Nazioni Unite aggiorni la regolamentazione per i gas piroforici. Il Disilane sarà comunque proibito al trasporto aereo.
- Sono state apportate delle modifiche ai numeri UN3316 e UN3302;
- I codici ERG per le batterie al litio sono stati modificati da 9FZ a 12FZ per riflettere il pericolo inerente alle batterie.
Disposizioni speciali
Diverse le modifiche, tra cui si segnalano:
- La nuova A214, che sostituisce le A21, A134, A 203 e A207 assegnate ai “veicoli”.
- Inoltre è stata modificata la A107 per il trasporto di UN3363 e la A201 per le approvazioni al trasporto di batterie al litio.
- Aggiunte anche la A213 per le batterie al litio ibride e la A334 per le approvazioni al trasporto delle batterie al litio.
- La nuova A806 fornisce informazioni affinché il mittente identifichi correttamente l’eventuale rischio sussidiario di un articolo e la nuova A807 si riferisce al Disilane e altri gas piroforici.
Imballaggio
- Segnaliamo in particolare le istruzioni PI 200 e PI218, modificate per chiarire il calcolo della pressione delle bombole, e le istruzioni PI 361 e PI364, modificate per ridurre la quantità per collo di UN1308.
- Modificate le PI 966 e PI969 (Batterie al litio Imballate” con il dispositivo), per chiarire il numero massimo di batterie ammesse per collo.
Marcatura ed etichettatura
Sono stati rimossi gli obblighi di spessore minimo di 2 mm per il bordo interno delle etichette di pericolo e viene ricordato che l’etichetta di pericolo delle batterie al litio non può avere nessun testo di pericolo al suo interno, ad eccezione del numero 9. Ricordiamo che 1° gennaio 2019, il “vecchio” marchio e la vecchia etichetta di classe 9 non saranno più ammessi per il trasporto aereo di celle e batterie al litio.
Documentazione
Il formato della Shipper’s declaration cambia, indicando “subsidiary hazard” invece di “susidiary risk”, e eliminando le diciture “title of signatory” e “place”, dal momento che, già dal 2017, tali indicazioni non sono più obbligatorie.
Il modulo attualmente in vigore potrà essere comunque utilizzato fino al 31 dicembre 2024.
Handling
- Viene chiarito che i motori e i macchinari assegnati alla classe 3 (UN3528) non richiedono segregazione dalla classe 5.1.
- Allo stesso modo, una eccezione al carico di merce “CAO” è stata inserita per permettere ai motori identificati come UN 3528 e UN 3529 di poter essere caricati anche in stiva inaccessibile.
- Le informazioni richieste sulla NOTOC sono state riviste affinché la data del volo sia sempre mostrata.
Appendici
Segnaliamo in particolare:
- Due nuovi IMP-code sono stati inseriti: EBM per le batterie al litio metallico imballate in Sez. II della PI 968 (UN3090) e EBI per le batterie al litio ionico imballate in Sez. II della PI 965 (UN3480).
- Inoltre, le nuove disposizioni relative alla formazione, che sarebbero dovute entrare in vigore nel 2019, sono state rinviate al 2021, e con due anni di “transizione”.
Qui è possibile consultare il documento originale
ADN – Pubblicata la nota C.N.297.2018.TREATIES-XI.D.6, tramite la quale sono state proposte delle correzioni agli allegati all’ADN. Qui il testo della nota qui le correzioni proposte