E’ stata pubblicata la nota CN-304-2018-TREATIES-XI-B-14 , attraverso la quale vengono proposte delle correzioni agli allegati A e B dell’Accordo ADR. Le correzioni, qualora non pervenissero eventuali obiezioni da parte delle Parti contraenti entro il 1° ottobre 2018, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2019.

Di seguito, i testi proposti:

ECE-TRANS-WP15-240a1e

ECE-TRANS-WP15-240c1e

ECE-TRANS-WP15-240e

Il Ministero dell’Interno, tramite la Circ. n. 300/A/4820/18/108/1 del 14 giugno 2018, ha pubblicato nuove direttive inerenti alle Licenze di trasporto di prodotti esplodenti. Trattasi di Compendio normativo ed indirizzi applicativi. Qui è possibile consultare il documento.

 

L’UE autorizza nuove deroghe per il Trasporto interno di merci pericolose

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/936 del 29 giugno 2018, la Commissione ha autorizzato, sulla base delle richieste avanzate da alcuni Stati membri, nuove deroghe nazionali e alcune modifiche ad alcune deroghe precedentemente autorizzate.  Tali deroghe si riferiscono al trasporto di merci pericolose all’interno del territorio dello Stato interessato, sono applicate senza discriminazioni e, se non indicato altrimenti, sono valide per un periodo di sei anni.

Qui è possibile consultare il documento.

 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato la Circ. 11/06/2018 n. 14058-Div3/E , inerente alla disciplina per l’attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 585 del 21/12/2017.

Questa circolare contiene le modalità operative con cui, previa istanza alla Commissione prevista dall’art. 13 comma 3 del D.Lgs. 35/2010), gli Organismi autorizzati dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, possono operare per le attività previste dai corrispondenti capitoli dell’ADR/RID/ADN, ossia:

– approvazione e mantenimento in servizio di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG;
– approvazione e mantenimento in servizio di cisterne mobili ai sensi del capitolo 6.7 del Codice IMDG.

Il Lussemburgo ha reso note nuove restrizioni relative ai veicoli impiegati nel trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Qui è possibile consultare il documento.

Il Ministero Infrastrutture e trasporti ha modificato il D.Lgs 35/2010 relativo alla disciplina delle merci pericolose  stabilendo l’obbligo di applicare l’ultima versione modificata dell’ADR (ADR 2017) .

Il DM 20 marzo 2018 pubblicato sulla GU 123 del 29 maggio 2018 recepisce infatti la direttiva 2018/217/UE sul trasporto di merce pericolosa, introducendo il riferimento agli allegati A e B “dell’ADR e applicabili dal 3 gennaio 2018”.

Ricordiamo che il D.Lgs 35/2010 impone anche l’obbligo per le aziende coinvolte nella preparazione, movimentazione e trasporto di merce pericolose, di nominare il “Consulente per la sicurezza dei trasporti”, il cosiddetto “Consulente ADR”.

RID –  Pubblicata la DECISIONE (UE) 2018/768 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 “relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 55a sessione del comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia riguardo ad alcune modifiche dell’appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia”. Alcune delle decisioni in merito riguardano, ad esempio, la possibilità, per i rappresentanti del comitato di esperti RID, di concordare modifiche minori per quanto riguarda i documenti di cui al testo accluso alla Decisione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

 

RID, importanti novità: sono state definite le competenze dei soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose tramite il Decreto del 22 maggio 2018, Attuazione della direttiva n. 238 dell’8 maggio 2018, recante: «Disposizioni in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose di cui al RID, allegato II della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35». (GU n.131 del 8-6-2018).

 

 

E’ stato pubblicato il Decreto 9 aprile 2018 (GU Serie Generale n.93 del 21-04-2018), relativo all’approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass Packed Container – VGM) (Decreto n. 367/2018).

 

Qui è possibile consultare il documento.

Il 28 marzo 2018, l’Italia ha firmato l’accordo multilaterale M310, che riguarda  il trasporto di UN2672,  Soluzione di ammoniaca, in IBC rigidi o compositi. Tale accordo sostituisce il precedente M256, scaduto lo scorso 31 gennaio.

 

Il nuovo accordo, già firmato anche da Regno Unito ed Irlanda, scadrà il 31 gennaio 2022, e prevede che, in deroga ai limiti previsti dal cap. 4.1.1.10 dell’ADR, le soluzioni acquose di ammoniaca fino al 35% possano essere trasportate in IBC del tipo 31H1, 31H2 e 31HZ1.

 

Qui è possibile consultare l’accordo.