03 ottobre 2016 – ADR – L’Olanda aggiorna la classificazione dei tunnel.

Importanti aggiornamenti per quanto riguarda il trasporto stradale ADR: l’Olanda, Paese che suscita grande interesse in questo campo, ha pubblicato la lista aggiornata dei tunnel code valida all’interno dei suoi confini.

26 settembre 2016 – International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, 2014 Edition SUPPLEMENT.

E’ stata pubblicata l’integrazione relativa all’edizione inglese 2014 dell’IMDG Code, riguardante le procedure di emergenza per le navi che trasportano merci pericolose. Le disposizioni saranno applicate su base volontaria dal 1 gennaio 2017, mentre saranno obbligatorie dal 1 gennaio 2018.

26 settembre 2016 – IBC Code: pubblicate alcune correzioni.

E’ stato pubblicato l’Erratum relativo all’ IBC Code (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk), edizione inglese 2016.

14 settembre 2016 – FAA e EASA: Divieti per il Samsung Galaxy Note 7

La Federal Aviation Administration (FAA) americana e la European Aviation Safety Agency (EASA) si esprimono in merito al trasporto del dispositivo Samsung Galaxy Note 7, in seguito ad alcuni incidenti avvenuti durante la carica della batteria.

In particolare, non sarà possibile imbarcare questo dispositivo in stiva, mentre equipaggi e passeggeri sono invitati a tenerlo sempre spento e a non ricaricare la batteria durante la permanenza a bordo dell’aereo.

Già tre compagnie australiane, Qantas, Jetstar e Virgin Australia, in seguito al richiamo di Samsung, avevano consigliato ai propri passeggeri di tenere il dispositivo spento a bordo dell’aeromobile, ma ora che negli Stati Uniti la CPSC (Consumer Product Safety Commission) ha formalmente avviato il richiamo ufficiale del dispositivo, anche la FAA ha proibito l’utilizzo del Galaxy Note 7 in aereo.

Anche l’Alitalia come altre compagnie invita i propri passeggeri a non utilizzare a bordo il dispositivo Samsung.

Altre compagnie come Cathay Pacific, Air Canada e America Airlines, hanno addirittura deciso di proibire l’uso di tutti i dispositivi Samsung.

Ricordiamo che in accordo alle normative internazionali ICAO e IATA, così come pure per il Department of Transport statunitense (DOT), le spedizoni di batterie al litio riconosciute come difettose dal produttore è proibito via aerea.

20 agosto 2016 – IATA ha reso note le principali modifiche che verranno apportate al Manuale DGR 2017 (58a edizione). Vediamo le principali:

Sez. 1 – Applicabilità

Viene specificato per gli aeromobili impiegati nel servizio SAR (Search And Rescue) che le merci pericolose montate sull’aeromobile, possono rimanerci anche per voli successivi come quelli a scopo di formazione o posizionamento.

Viene precisato che le merci pericolose spedite in accordo a determinate regole, possono continuare a volare sino a destnazione, anche se nel frsattempo la normativa è cambiata. Tipico caso è quello delle merci spedite a fine dicembre e che volano a gennaio.

Vengono specificati i requisiti di formazione per le spedizioni di batterie al litio in accordo alla Sezione II delle applicabili Istruzioni d’imballaggio.

Sezione 2 – Limitazioni

Sono state aggiunte o modificate numerose “State and Operator Variation”.

Sezione 3 – Classificazione

E’ aggiunto un paragrafo che specifica come spedire una merce (già identificata nelle pagine blu) qualora tramite analisi, il mittente rilevi un rischio sussidiario non indicato nella lista delle merci pericolose.

Vengono date nuove disposizioni per quelle merci di classe 2, 3, 6.1 e 8 che durante il trasporto possano polimerizzare.

Allo stesso modo, le sostanze polimerizzanti di classe 4.1 hanno disposizioni analoghe a quelle delle sostanze autoreattive.

Sono stati rivisti i parametri di classificazione per gli animali infetti.

Sezione 4 – Identificazione

I “motori” ora hanno nuovi numeri UN in base al tipo di alimentazione e e non sono più associati al UN3166.

I’ UN 3269 è ora associato solo al “kit di resina poiestere” a base liquida, mentre il nuovo UN 3627 è per i kit a base solida

Diverse “Special Provision” sono state aggiunte o modificate. Tra cui, l’A112 relativa alle “Consumer Commodities” che ora possono contenere anche UN 3334 e UN 3335

Sezione 5 – Imballaggio

Sono state riviste alcune PI relative ai gas, in particolare per il calcolo della pressione interna, così cme altre PI riflettono variazioni per le sostanze polimerizzanti, i “resin kit”.

Le PI delle Batterie al Litio sono state ulteriormente nodificate. In particolar modo non sarà più richiesto il documento di accompagnamento aggiuntivo riciesto dalla Sezione II. Anche l’etichetta di classe 9 e l’etichetta di batteria al litio è stata modificata ed ora è un”marchio”.

Sezione 7 – Marcatura ed etichettatura

La variazione principale è di tipo “editoriale”. Tutti i termini “marking” sono stati modificati in “marks”, in quanto “marking” (marcatura) è l’atto di apporre la scritta. Le scritte sono, appunto “marks”.

Dal 1 gennaio c’è un nuovo marchio per le batterie al litio spedite secondo la Sez. II e IB tuttavia ci sarà un periodo di transizione di 2 anni, durante il quale potranno essere usate ancora le etichette attuali.

Anche l’etichetta di classe 9 da usarsi con le spedizioni di batterie al litio è modificata (riporta la grafica delle batterie), ed anche per questa ci sarà un periodo di transizione di 2 anni.

Sezione 8 – Documetazione

E’ specificato che i motori possono essere ancora dichiarati UN 3166 fino al 31 marzo 2017.

Non occorre più il documento aggiuntivo per le batterie al litio in Sez IB e Sez II.

Non è più obbligatorio indicare il “Title” del firmatario e il “Place” di emissione del documento

Sezione 9 – Handling

Viene specificato che l’ “operator” deve essere in grado di identificare la persona che ha effettuato l’accettazione.

La “check list” che viene archiviata deve ora includere l’identificazione della persona che ha fatto l’accettazione.

20 agosto 2016 – L’Italia a sottoscritto gli accordi multilaterali M299 e e M302.

M 299 – L’Italia ha firmato l’Accordo Multilaterale M299 iniziato dal Regno Unito e relativo al trasporto di alcuni gas di di classe 2 in bombole costruite secondo le specifiche statunitensi US-DOT. L’accordo è già stato firmato anche dalla Francia e scade il 1 giugno 2019.

M 302 – L’Italia è la prima firmataria dell’Accordo Multilaterale M302 iniziato lo scorso mese dalla Francia. L’Accordo M302 si riferisce al trasporto di Idruro di Magnesio all’ineterno di sistemi ad idrogeno sviluppati in accordo al programma INGRID. Questo accordo scade il 1 gennaio 2020.

Si ricorda che tutti gli Accordi Multilaterali sottoscritti, sono applicabili solo tra i paesi firmatari degli stessi.

7 luglio 2016 – ADR – L’Italia ha firmato l’Accordo Multilaterale M287.

L’Accordo Multilaterale M287 ricalca il precedente Accordo M222 scaduto il 1 agosto 2015 relativo ai trasporti di taluni rifiuti contenenti merci pericolose.

In aggiunta a quanto previsto dal precedente M222, potranno essere applicate anche le seguenti ulteriori deroghe:

In deroga alla Disposizione speciale 663, l’UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, possono contenere residui che rimangono nella confezione dopo adeguato scarico e che non possono essere rimossi senza grande sforzo.
Il trasporto alla rinfusa del numero ONU 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, può essere effettuato secondo i codici BK1 o VC1 invece di BK2 o VC2, a condizione che tutte le altre condizioni restino le stesse. In nessun caso è richiesto il marchio di materia pericolosa per l’ambiente.
la Disposizione transitoria 1.6.1.30 relativa all’etichette e marcature non conformi all’ADR edizione 2015 si applica senza limiti di tempo.
Contrariamente a quanto previsto dal precedente M222, invece è stata eliminata la deroga relativa ai rifiuti identificati come UN 3175 “Solidi contenenti liquidi infiammabili”.

L’accordo è valido fino al 1 agosto 2020 per i trasporti nazionali e per i trasporti internazionali diretti in uno degli altri paesi che hanno sottoscritto l’accordo multilaterale M287.

2 luglio 2016 – ADR – Con Circolare n. 14747-Div3/E del 28/06/2016 del Ministero dei Trasporti, sono stati prorogati al 30 giugno 2017 i termini per l’adeguamento separato delle approvazioni delle valvole ed equipaggiamenti di servizio delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose.

31 maggio 2016 – Trasporto marittimo e Massa Lorda Verificata (VGM) dei container.

E’ stata pubblicata dala Capitaneria di Porto la Circolare 125/2016 a chiarimento ed interpretazione per l’applicazione del D.D. 447/2016

26 febbraio 2016 – IATA ha pubblicato l’Addendum 2 al Manuale IATA edizione 2016.

Contiene ulteriori importanti restrizioni al trasporto di batterie al litio via aerea.

A seguito dell’Addendum 4 dell’ICAO, con effetto 1 aprile 2016 tutte le Batterie agli Ioni di Litio (UN3480) imballate secondo la P.I. 965, saranno proibite come merce a bordo di aerei passeggeri.

La restrizione non interessa i “dispositivi” (UN3481).

Dal 1 aprile 2016, quindi, tutte le batterie agli ioni di Litio – indipendentemente dal rateo Wh, imballate secondo la PI 965 dovranno essere sempre etichettate “Cargo Aircraft Only”.

Si ricorda che i “power banks” sono da intendersi come “batterie” e non come dispositivi, pertanto la loro spedizione è influenzata da questa nuova restrizione.

Nota bene: Questa proibizione è relativa solo alle merci e non influenza il trasporto a seguito dei passeggeri, per i quali si applicano le limitazioni del cap. 2.3 come emendato dall’ultimo Addendum IATA del 18 gennaio scorso.

Qui potete scaricare una guida aggiornata IATA