20 luglio 2015 – L’Italia ha firmato l’Accordo Multilaterale M284 che prevede l’estensione delle esenzioni previste da 2.2.3.1.5 dell’ADR a quei liquidi viscosi – che sono anche pericolosi per l’ambiente – quando questi sono trasportati in imballaggi inferiori a 5 L netti.

L’Accordo Multilaterale M284 scadrà il 1 gennaio 2017

20 luglio 2015 – L’Italia ha firmato l’Accordo Multilaterale M273 relativo alle dimensioni dellemarcature sulle bombole, in deroga alle prescrizioni del par. 5.2.1.1 dell’ADR 2013.

L’Accordo Multilaterale M273 scadrà il 1 luglio 2018

15 luglio 2015 – Con la Circolare Prot. 16708/Div3/E sono stati predisposti i nuovi questionari per il conseguimento del Certificato di Formazione Professionale, aggiornato all’ADR 2015.

I nuovi questionari sono reperibili al sito www.ilportaledellautomobilista.it , verranno utilizzati per gli esami relativi agli studenti che abbiano la data di “inizio corso” posteriore al 9 novembre 2015.

Per i corsi iniziati prima di tale data, verranno utilizzate le vecchie schede.

23 giugno 2015 – Con la Circolare Prot. 15227/Div3/E viene prorogato di un anno – fino al 30.6.2016 – il termine entro il quale si potrà procedere alle approvazioni delle cisterne destinate a trasportare merci pericolose, con l’utilizzo di valvole già approvate secondo la procedura prevista dalla Circolare 1738 del 27.1.2014, secondo le procedure e le modalità in uso attualmente

23 giugno 2015 – Sulla G.U. della Comunità Europea n. 157 del 23 giugno 2015 è stata pubblicata la Decisione (UE) 2015/974 della Commissione del 17 giugno 2015 che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della Direttiva 2008/68/CE modificandone gli Allegati I, II e III.

L’Italia al momento non ha adottato deroghe.

25 maggio 2015 – L’Italia con la Circolare Prot. 12424/Div3 riconosce come applicabile – in accordo al par. 6.2.5 di ADR e RID – un codice tecnico per valvole ad apertura rapida per bombole di UN 1058 GAS LIQUEFATTI NON Infiammabili, addizionati di azoto, diossido di carbonio o aria

4 maggio 2015 – IATA ha pubblicato l’Addendum 2 alla 56a edizione del Manuale DGR in vigore quest’anno.

Le principali novità riguardano modifiche alle “State and Operator variations”, molte delle quali incentrate sulle spedizioni (merce) di Batterie al Litio.

Sempre a proposito di Batterie al Litio sono state modificate le disposizioni per i passeggeri.

Dopo diversi incidenti occorsi negli ultimi mesi, ci aspettavamo questa restrizione, come già abbiamo avuto modo di anticipare durante i nostri corsi di formazione, e la modifica è puntualmente arrivata.

Ora le Sigarette Elettroniche trasportate dai passeggeri possono essere portate esclusivamente nel bagaglio a mano oppure indosso.

E’ proibito invece metterle nel bagaglio da stiva a causa della facilità di accensione delle stesse.

Fonte: IATA

1 maggio 2015 – La OTIF ha emesso il Corrigendum 2 alla edizione inglese del RID 2015 che influenza in modo particolare i capitoli 1.4, 2.2, 3.3 e 6.2.

Qui potete scaricare il documento.

Fonte: OTIF

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015 è stato pubblicato il D.M. del 16 gennaio 2015 che recepisce la Direttiva della Commissione Europea 2014/103/UE che adegua al progresso tecnico scientifico la Direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo.

In altre parole, ora l’applicazione dell’ADR 2015 è obbligatoria anche all’interno dello Stato Italiano in virtù del sopracitato Decreto di recepimento.

Con lo stesso D.M. sono stati contemporaneamente recepiti RID 2015 e ADN 2015.

Si ricorda che ADR, RID e ADN hanno un periodo di transizione (cap. 1.6) ed è quindi possibile continuare ad applicare l’ADR 2013 (RID 2013) fino al 30 giugno 2015.

30 marzo 2015 – La Capitaneria di Porto ha emanato un provvedimento per anticipare l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Codice IMDG 37/2014 – solo per il trasporto delle Materie Pericolose per l’Ambiente (UN 3077 e UN 3082) – rendendo applicabili da subito le esenzioni senza attendere l’entrata in vigore obbligatoria dal 1 gennaio 2016.

Di fatto questo provvedimento appiana le differenze con l’ADR 2015, che ha un periodo di transizione più breve.

Nell’applicare questa disposizione è opportuno che il mittente alleghi copia del provvedimento stesso ai documenti, in modo da semplificare l’accettazione da parte delle Compagnie Marittime.

Si ricorda infatti che il codice IMDG ha un periodo di transizione più lungo rispetto all’ADR, ed è quindi possibile continuare ad usare l’IMDG code 36/2012 fino al 31 dicembre 2015 per gli altri numeri ONU.

Fonte: Flashpoint srl