Data: 04 Settembre 2020
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Recependo la Direttiva Europea 2013/59/EURATOM, che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, il Decreto rinnova la normativa in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117.
In particolare, al comma 3 dell’articolo 43 si parla delle responsabilità dello speditore e, al comma 4, di quelle del vettore.
Quest’ultimo, deve essere autorizzato secondo le proprie specialità modali, per conto proprio e/o conto terzi, dopo istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell’idoneità finanziaria, dell’idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati e delle garanzie prestate. Le responsabilità dei singoli attori coinvolti nel processo di spedizione non sono in alcun modo delegabili.
La richiesta autorizzativa deve essere legata ai numeri UN stabiliti dall’ADR. Inoltre, le spedizioni di materiale radioattivo dovranno utilizzare un sistema informatico (con regole simili al vecchio SISTRI).
In allegato, il testo del Decreto.