Tra le principali novità proposte nella seconda edizione del Regolamento, in particolare si segnala l’articolo 16.5, che chiarisce l’obbligo di formazione adeguata per chi firma la Shipper’s declaration.
Come espresso all’articolo 20, tale Regolamento, che sostituisce l’edizione n.1 del 31 ottobre 2011, entra in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione sul sito internet dell’ENAC, mentre i requisiti addizionali introdotti dall’articolo 16 entrano in vigore un anno dopo la data di pubblicazione.